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Il Tar conferma: provinciali di Cosenza il 7 febbraio. Iacucci unico candidato alla presidenza

Il Tar conferma: provinciali di Cosenza il 7 febbraio. Iacucci unico candidato alla presidenza

Il Tar della Calabria ha rigettato la richiesta di sospensione dei decreti di convocazione delle elezioni provinciali di Cosenza, fissate al 7 febbraio, e di costituzione del relativo ufficio elettorale. Contro i due decreti, adottati dal presidente della Provincia di Cosenza attualmente in carica, Franco Iacucci, avevano presentato ricorso, chiedendone l’annullamento previa sospensione, alcuni amministratori del Cosentino, e cioè il sindaco di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, i consiglieri comunali di San Giovanni in Fiore Salvatore Cocchiero e Noemi Guzzo, e il consigliere provinciale  Fabio Falcone: i ricorrenti, in particolare, si erano opposti ai due provvedimenti, alla luce della situazione di emergenza sanitaria derivante dal coronavirus.

Rilevando che il decreto legge 125/2020 “stabilisce che le elezioni dei presidenti e dei Consigli provinciali sono rinviate e si svolgono entro il 31 marzo 2021”, il Tar invece sostiene che  “non vi sono i presupposti per ritenere che i rischi derivanti dalla pandemia si attenueranno nel periodo compreso tra il 7 febbraio e il 31 marzo” per cui l’invocata sospensione “nel provocare una situazione irreversibile, risulterebbe con ogni probabilità vana o, perlomeno, inidonea a prevenire i rischi paventati dal ricorrenti”.
I giudici amministrativi, inoltre, rilevano che “il provvedimento di convocazione dei comizi elettorali ha espressamente previsto che la consultazione elettorale avverrà con l’applicazione delle misure di prevenzione da Sars-Cov 2 contenuto nel protocollo sanitario e di sicurezza sottoscritto dal ministero dell’Interno e dal ministero della Salute e che, in conformità di tali disposizioni, saranno costituite sezioni e sottosezioni in numero adeguato al fine di evitare assembramenti”.
Sulla base di queste considerazioni, il Tar Calabria ritiene che “non risultino sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di misure cautelari monocratiche e pertanto respinge l’istanza”, fissando al 9 febbraio la camera di consiglio per la trattazione collegiale del ricorso.

 

 

 

 

 

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