Nuova denuncia in Procura del Codacons con richiesta di sequestro degli autovelox non a norma
“Non può essere tollerato come chi pretenda, giustamente, il rispetto delle regole finisca per essere il primo a non rispettarle.”
Il Codacons questa mattina ha presentato una nuova denuncia in Procura con richiesta di sequestro di tutti i dispositivi “approvati” ma “non omologati”.
Riteniamo sia di fondamentale che la velocità eccessiva, una delle principali cause di morte sulle strade, sia colpita con la massima severità – sostiene Francesco Di Lieto – ma nel rispetto delle leggi ed utilizzando strumenti omologati.
Le nostre strade sono affollate da autovelox Kria T-Exspeed V 2.0 (comuni di Simeri Crichi, Montepaone…) che non risultano essere stati omologati.
Senza esito sono rimaste – continua Di Lieto – le richieste tese ad ottenere copia dell’omologazione, indirizzate finanche al Prefetto di Catanzaro.
Del resto sui verbali risulta che quegli strumenti abbiano ricevuto soltanto un’approvazione da parte del MIT mediante delle determine dirigenziali.
Tuttavia l’art. 142, comma 6, CdS dispone che “per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”.
Quindi omologate, non semplicemente approvate.
Il Legislatore prevede due differenti ipotesi (omologazione e approvazione) e, come si evince dall’art. 192 del Regolamento CdS, si tratta di procedure completamente diverse e che giungono a differenti finalità e provvedimenti conclusivi.
Le “apparecchiature debitamente omologate” di cui all’art. 142 c.6 CdS, devono presentare, per poter essere legittimamente utilizzate, caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni di cui al Reg. CdS.
Mancando tali caratteristiche, detti apparecchi potrebbero solo essere approvati, ma non potrebbero essere utilizzati per la misurazione della velocità ai sensi dell’art. 142 CdS.
Ciò comporta che i “risultati” dell’autovelox non possono essere utilizzati ai fini della contestazione delle violazioni.
Inoltre, poiché l’art. 192 del CdS prevede che «su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del Decreto Ministeriale di omologazione o di approvazione e il nome del fabbricante appare evidente la differenza tra la omologazione e l’approvazione.
Infatti l’omologazione è infatti un procedimento amministrativo che accerta la rispondenza e la conformità dell’apparecchio alle prescrizioni del Regolamento del Codice della Strada, “esigendo quindi un giudizio tecnico giuridico in ordine alla sussistenza delle condizioni di legittimità delle modalità di accertamento”, giudizio che non è richiesto nella procedura di approvazione.
Ne consegue che i due termini non sono affatto sinonimi ma comportano procedure distinte, ognuna con una propria ratio operativa.
D’altronde una determina dirigenziale non è di certo equiparabile al Decreto Ministeriale di omologazione (che viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale), come previsto dall’art. 192 CdS. Pertanto, non essendo stata l’apparecchiatura utilizzata debitamente omologata, ma solo approvata, i suoi risultati non possono essere utilizzati ai fini della contestazione delle violazioni. Ciò comporta l’illegittimità dei verbali.
Tuttavia i comuni hanno chiuso gli occhi su queste irregolarità e notificato una marea di sanzioni (anche per violazioni di appena 1 Km).
Tanto ha generato un contenzioso con spese a carico della collettività (per la difesa degli Enti ) ed il rischio di condanne per i comuni al rimborso delle spese legali.
Il Codacons ha già presentato un esposto alle Corti dei Conti per far luce sui danni per le casse pubbliche causati dagli apparecchi non a norma. Spese che inevitabilmente finiranno per ricadere sulla collettività.
Atteso che i comuni stanno utilizzando apparecchi difformi da quanto previsto dalla normativa vigente (non omologati) – prosegue Francesco Di Lieto – si ritiene possa sussistere il reato di cui all’art. 356 del codice penale e per questo abbiamo formulato istanza all’Ufficio di Procura affinché proceda al sequestro della documentazione attestante l’omologazione degli autovelox e, laddove non esistesse, al sequestro degli strumenti illegittimamente funzionanti.