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Dimensionamento scolastico, la sentenza della Corte Costituzionale: “Decide lo Stato”

Dimensionamento scolastico, la sentenza della Corte Costituzionale: “Decide lo Stato”

Promossa dalla Consulta la normativa sul dimensionamento scolastico – prevista dalla legge n.197 del 2022, che ha riscritto la disciplina sulla definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga) e alla sua distribuzione tra le regioni. Quando la ‘riforma’ sarà a regime, spiegano gli stessi giudici costituzionali nelle motivazioni della sentenza 223 depositata oggi e relativa all’udienza svoltasi lo scorso 21 novembre, allora diminuirà il numero dei dirigenti, e il numero delle istituzioni scolastiche autonome subirà una contrazione, con gli accorpamenti, in linea con l’obiettivo di riorganizzazione indicato dal Pnrr. Positivo il commento del ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara. “La sentenza della Consulta -a suo avviso- riconosce l’importanza e l’efficacia della legge sul dimensionamento e lancia un richiamo alto al senso di responsabilità della politica e delle istituzioni rappresentative a far prevalere l’interesse collettivo”. A contestare la legge n.197 è stato un ricorso promosso dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia. Nelle motivazioni la sentenza ha chiarito che la riforma non comporta “la soppressione di scuole, intese come luoghi dove si svolge l’attività didattica ed educativa, distribuiti sul territorio regionale”. Ciò in quanto, “senza in alcun modo incidere sulla concreta possibilità per le regioni di localizzare gli edifici scolastici ove collocare le istituzioni autonome o i relativi plessi” le norme della legge “ridefiniscono la consistenza del contingente organico” dei presidi e dei Dsga. In tale prospettiva, non si determina, almeno nel primo anno di applicazione della riforma, “nemmeno una diminuzione del numero complessivo di dirigenti assegnato a ciascuna delle regioni” scese in campo “che anzi aumenta di qualche unità; precludendo il ricorso all’istituto della reggenza, diminuisce invece il numero delle istituzioni scolastiche autonome, inducendo alcuni accorpamenti di plessi con le stesse, per cui i primi si configureranno quali sedi distaccate delle seconde”.

 

 

 

 

 

 

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