Personalizza le preferenze di consenso

Utilizziamo i cookie per aiutarti a navigare in modo efficiente ed eseguire determinate funzioni. Di seguito troverai informazioni dettagliate su tutti i cookie in ciascuna categoria di consenso.

I cookie classificati come "necessari" vengono memorizzati nel tuo browser in quanto sono essenziali per abilitare le funzionalità di base del sito.... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Terme della Sibaritide, bocciata la nomina dell’amministratore

Terme della Sibaritide, bocciata la nomina dell’amministratore

 

L’Anac, autorità nazionale anicorruzione, ha rilevato l’inconferibilità nell’assegnazione della carica all’attuale amministratore unico della società Terme Sibaritide S.p.a.. Lo svela il sindacato Csa-Cisal. “L’Anac – è scritto in un comunicato stampa del sindacato -ha accertato la violazione dell’articolo 7 comma 1 lett. D) del D.lgs. 39 del 2013. Nello specifico – si fa rilevare – la norma applicabile prevede appunto che a coloro che “…nell’anno precedente siano stati componenti della Giunta o del Consiglio di una Provincia o di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione…” non possa essere conferito l’incarico “di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale”. L’amministratore unico in questione ricopre – continua il sindacato – la carica di consigliere comunale in un Ente del Cosentino con appunto una popolazione superiore ai 15 mila abitanti”.

L’Anac, riferisce sempre la Cisal, “nella sua ricognizione della vicenda ha accertato la sussistenza di tutti i profili giuridici per far scattare la causa d’inconferibilità. Anzitutto, è pacifico come la società Terme Sibaritide S.p.a. sia un ente di diritto privato a controllo pubblico regionale, l’Amministrazione calabrese detiene tutte le quote azionarie. Inoltre, sotto il profilo funzionale, nonostante le memorie difensive prodotte dalla controllata regionale, l’Authority ha evidenziato come Terme Sibaritide svolga funzioni connesse alla gestione e all’erogazione al pubblico di servizi termali”.

Per fugare ogni dubbio, rende ancora noto il sindacato, nel provvedimento firmato dal presidente Giuseppe Busia si legge: “la resa di prestazioni medico specialistiche nonché riabilitative (a titolo di esempio riabilitazione neuromotoria e idrokinesiterapia), in regime di accreditamento con il sistema sanitario regionale, vale a ritenere che la Regione eserciti le proprie competenze in materia sanitaria, tra l’altro, avvalendosi dell’opera di una società controllata dalla medesima amministrazione. Ciò che, infatti, assume rilievo nella perimetrazione del concetto in esame è l’attitudine di una certa attività a soddisfare l’esigenza di realizzare – non necessariamente in via esclusiva – un interesse della collettività”.
L’Anac, con la sua delibera, contiua la Cisal, “ha disposto la nullità di conferimento degli incarichi e dei relativi contratti. Inoltre, rimette “agli RPCT dell’ente conferente l’incarico di cui sopra, la valutazione in sede di procedimento sanzionatorio, dell’elemento soggettivo della colpa in capo all’organo conferente previsto dall’art. 18 dlgs 39/2013”. È il caso di ricordare come in questi casi, la legge prevede che ‘le conseguenze economiche’ degli atti nulli ricadano appunto sugli organi conferenti l’incarico. Inoltre, la responsabile dell’anticorruzione regionale dovrà formalmente contestare la causa di inconferibilità e avviare il procedimento “nei confronti di tutti coloro che, alla data del conferimento dell’incarico, erano componenti dell’organo conferente, ivi inclusi i componenti medio tempore cessati dalla carica”.

Fra le sanzioni, si legge ancora nella delibera Anac, si prevede che “i componenti dell’organo non possono per tre mesi conferire tutti gli incarichi di natura amministrativa di loro competenza ricadenti nell’ambito di applicazione del decreto 39/2013, così come definiti dall’art. 1, comma 2”. E poi – prosegue il sindacato CSA-Cisal – c’è anche l’inedito: Ggli enti interessati sono tenuti a pubblicare copia della presente delibera, nella versione anonimizzata approvata dal Consiglio dell’Autorità, nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’, sottosezione di secondo livello ‘Prevenzione della corruzione’”.
È il primo caso nel suo genere, sottolinea la Cisal, per la Regione Calabria. “Un adempimento già svolto dalla responsabile dell’anticorruzione regionale che, parrebbe – si sottolinea – abbia già all’apertura del procedimento di vigilanza da parte dell’Anac su questa questione tentato di convincere l’organo conferente a rimuovere la causa di inconferibilità, tuttavia senza aver ricevuto alcuna risposta. Purtroppo, in Regione Calabria si è consolidata la cattiva consuetudine di non prestare ascolto all’Anticorruzione regionale. Un ufficio che invece dovrebbe essere valorizzato e tenuto in debita considerazione viste le importanti funzioni esercitate. Insomma – a parere della Cisal – si è consumato l’ennesimo pasticcio sulle nomine da parte della Regione. A questo punto è necessario che emergano i soggetti responsabili di questa nomina sonoramente bocciata dall’Anac e che certo non mette in buona luce la Regione Calabria”.

 

 

 

 

desk desk