CATANZARO. La Cisl Funzione Pubblica Calabria ha segnalato profili di illegittimità costituzionale al Consiglio dei Ministri e Affari Regionali della legge regionale 3/2015 che unifica i ruoli del personale di Giunta e Consiglio. “ Il motivo per il quale viene contestata la legge regionale – spiega il segretario Antonio Bevacqua – è stata emanata in carenza di assetto istituzionale, la proposta di legge non avrebbe dovuto essere inserita all’ordine del giorno di quella prima seduta, da dedicarsi, invece, in via esclusiva all’elezione del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza consiliare (art. 20 dello Statuto regionale). Per di più, – continua – la proposta non poteva neppure essere presa in considerazione dall’Assemblea regionale, in quanto priva dei caratteri dell’indifferibilità e dell’urgenza che avrebbero potuto giustificarne l’esame. Tali caratteri, infatti, non erano evincibili né dal tenore delle disposizioni, né dalle pure mancanti relazioni (descrittiva e tecnico-finanziaria), né, infine, dal programma di governo che non era stato ancora presentato”. La proposta, a parere del sindacato, “doveva essere dichiarata inammissibile dal Presidente del Consiglio regionale pure per la su citata mancanza della relazione descrittiva, ai sensi dell’art. 64 del Regolamento interno del Consiglio regionale. Con ciò, risultando violato pure l’art. 21 dello Statuto regionale che attribuisce al Presidente del Consiglio il compito di assicurare “la regolarità delle sedute e il buon funzionamento nel rispetto delle norme dei regolamenti interni”. Sul metodo, continua Bevacqua, “spiace evidenziare pure che, nelle fasi di presentazione e approvazione della proposta, non è stata nemmeno data lettura in aula del suo testo integrale, ma solo del suo quarto comma. Con ciò impedendo all’Assemblea di essere compiutamente consapevole di quanto si accingeva a votare. L’istituzione del ruolo unico del personale di Giunta e Consiglio – osserva – contrasta con gli artt. 49 e 50 dello Statuto regionale, ove, invece, è affermata la distinzione della dotazione organica nei ruoli dei due organi. Così come contrasta, pure, con l’art. 23 dello Statuto, dei cui principi i citati artt. 49 e 50 sono diretta esplicazione. L’art. 23 – prosegue il sindacalista della Cisl – attribuisce al Consiglio regionale autonomia organizzativa, funzionale e contabile, nell’esercizio delle sue funzioni e nell’espletamento delle sue attività; autonomia che verrebbe pregiudicata dall’ingerenza dell’organo esecutivo (organo controllato) nelle funzioni ed attività dell’organo legislativo (organo controllore). Infatti, la distinzione dei ruoli del personale di Giunta e Consiglio mira ad attuare, sul piano organizzativo, la garanzia di autonomia dell’assemblea rappresentativa rispetto all’esecutivo regionale”.