Personalizza le preferenze di consenso

Utilizziamo i cookie per aiutarti a navigare in modo efficiente ed eseguire determinate funzioni. Di seguito troverai informazioni dettagliate su tutti i cookie in ciascuna categoria di consenso.

I cookie classificati come "necessari" vengono memorizzati nel tuo browser in quanto sono essenziali per abilitare le funzionalità di base del sito.... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Commissario ad acta all’Atem: il Tar Calabria dà ragione alla Regione

Commissario ad acta all’Atem:  il Tar Calabria dà ragione alla Regione

Il Tribunale amministrativo della Calabria ha respinto l’istanza di tutela cautelare presentata dal Comune di Cosenza, con la quale è stata richiesta la sospensione dell’efficacia del Decreto del Presidente della Giunta regionale n.80 del 31.07.2018 avente ad oggetto la nomina del Commissario ad Acta dell’Atem Cosenza 1 Ovest. Lo rende noto l’ufficio stampa della Giunta regionale. “Con l’ordinanza n. 447, pubblicata in data 15.10.2018 – prosegue la nota – il Tar ha sancito l’assoluta legittimità del potere sostitutivo esercitato dalla Regione Calabria, evidenziando che, al momento della nomina del commissario ad acta, era ampiamente decorso il termine per l’avvio delle procedure previste dalla norma. Dunque, nel ritenere non meritevole di accoglimento il ricorso presentato, il giudice amministrativo ha precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune di Cosenza, non sussiste alcuna preclusione in ordine alla facoltà di nomina da parte della Regione, non residuando alcun dubbio circa l’attuale persistenza del potere sostitutivo regionale”. “Atem Cosenza 1 Ovest – conclude la nota – è l’Ambito Territoriale Minimo attraverso cui gli Enti locali affidano, attraverso una gara unica, il servizio di distribuzione gas sul territorio di riferimento. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha previsto l’intervento sostitutivo delle Regioni nel caso in cui c’è un mancato avvio della gara da parte della stazione appaltante (in questo caso il Comune di Cosenza). Le date per l’avvio delle procedure di gare sono state fissate dal Ministero e prorogate diverse volte”.

desk desk