Architetti contro il Comune di Catanzaro: “C’è disinteresse per i cittadini”
CATANZARO. “Quello che colpisce nelle irricevibili affermazioni di un dirigente del Comune del Catanzaro dopo l’intervento del consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori – a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che ha considerato legittimo il bando per affidare per la redazione del Piano strutturale al compenso simbolico di un euro – è il totale disinteresse nei confronti dei cittadini di Catanzaro, considerati, forse, di serie B e non degni, quindi, di poter usufruire, come gli altri, di scelte strategiche e, di conseguenza, di opere pubbliche di qualità”. Così Giuseppe Cappochin, presidente degli architetti italiani, risponde all’architetto Giuseppe Lonetti, dirigente comunale all’ Urbanistica del Comune di Catanzaro. “È bene che tutti tengano ben presente che il Piano di una città è un impegno progettuale strategico dal quale deve nascere un nuovo paradigma della qualità della vita urbana, affinché la città sia, sempre più ed allo stesso tempo, un luogo desiderabile dove vivere, lavorare, formarsi, conoscere e divertirsi e luogo produttivo e attrattivo per gli investimenti, per i giovani, per i ricercatori e professionisti di talento. Ma la qualità ha un costo, comunque di gran lunga inferiore al plusvalore che è in grado di generare, principio questo che, ovviamente, vale sempre anche per le prestazioni professionali”. “Entrando, poi, nel merito della sentenza, va sottolineato come essa rappresenti, per il Comune di Catanzaro, una vittoria di Pirro: quella procedura di gara, bandita oggi, sarebbe nulla ai sensi dell’art. 24 comma 8 del D.Lgs 50/2016, che prevede obbligatorio l’utilizzo del Decreto Parametri. Obbligatorietà che rappresenta una conquista per gli architetti italiani grazie all’accoglimento dei nostri emendamenti al Codice degli Appalti affinché fosse introdotta. La sentenza del Consiglio di Stato ha “fotografato”, invece, solo la normativa vigente in precedenza senza considerare che oggi non è più attuabile una procedura di gara bandita senza compensi per i professionisti. La responsabilità del ruolo da me ricoperto, in qualità di Presidente del Consiglio Nazionale, mi impone – prosegue Cappochin – di intervenire sempre laddove venga svilito l’interesse pubblico connesso all’esercizio della professione di architetto e di proseguire la battaglia contro le prestazioni gratuite, nel rispetto del principio che la professionalità e le competenze di ciascun professionista debbano essere sempre adeguatamente retribuite”. “A chi si è ritenuto personalmente offeso come professionista a seguito dell’intervento del Consiglio Nazionale sulla sentenza del Consiglio di Stato suggerisco di rileggere il proprio Codice Deontologico il quale prevede che l’assenza di compensi venga considerata pratica anticoncorrenziale scorretta e distorsiva dei normali equilibri di mercato e costituisce grave infrazione disciplinare. E il voler bandire una gara a compensi zero viola tale principio deontologico”. Per il Consiglio Nazionale la sentenza del Consiglio di Stato disattende, poi, i principi del Trattato Ue e gli articoli della Direttiva 2014/24/UE e quello che si ritiene essere un bando a tutela della concorrenza è in realtà una “discriminazione alla rovescia”, principio anch’esso di matrice comunitaria. Questo poiché la concezione della procedura d’appalto con il compenso di un euro limita enormemente la possibile partecipazione, contravvenendo all’obiettivo di favorire una concorrenza reale tra i professionisti nel mercato dei servizi dell’architettura e dell’ingegneria. Utilizzare la concorrenzialità per arrivare al concetto di gratuità, come effettuato dal Consiglio di stato, è quindi un criterio che restringe la concorrenza anziché ampliarla. Il Consiglio Nazionale sottolinea come “nel considerare, poi, il criterio del contenimento di spesa, la sentenza ometta di valutare il vantaggio ed il beneficio che acquisisce la Pubblica Amministrazione da una prestazione gratuita, e che il bando del Comune di Catanzaro costituisce per lo stesso Comune anche un indebito arricchimento ai sensi degli articoli 2041 e 2042 del Codice Civile tuttora vigenti. Nello specifico il Comune richiede prestazioni professionali a liberi professionisti, riceve un beneficio a fronte di prestazioni lavorative di carattere intellettuale, previa l’imposizione data dal bando, a fronte di indubbi benefici di cui godrà con il conseguente impoverimento del professionista che svolge la prestazione gratuita. E tali principi, nonostante il parere reso dalla Corte dei Conti al Comune di Catanzaro, vengono affermati da costante giurisprudenza di Cassazione. “Interverremo con tutte le necessarie azioni – conclude Cappochin – per ribaltare le superabili argomentazioni giuridiche che sono alla base della sentenza del Consiglio di Stato avendo come obiettivo il futuro delle città italiane, che meritano progettazioni di qualità, e quello dei professionisti italiani, vero patrimonio culturale, tecnico e scientifico del nostro Paese”.